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Ordinanza — n. 30012/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification of extortion facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tierno Angelo Ciro inadmissible, upholding the lower courts' conviction for extortion. The appellant argued for a reclassification of the crime under Article 393 of the Penal Code, claiming the defendant was merely collecting an already extinguished debt. The court rejected this, finding the facts demonstrated the defendant sought an additional, unjustified profit rather than simple collection, rendering the legal qualification correct despite minor flaws in the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in motivation is manifestly unfounded, as the facts clearly establish the elements of extortion rather than mere debt collection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extortion legal qualification manifestly unfounded argument Article 393 Penal Code procedural dismissal estorsione azione creditoria legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
art. 393 cod. pen
280027 - 03); pertanto, pure se la motivazione della Corte di appello non è corretta nella parte in cui afferma che il reato di cui all'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIERNO ANGELO CIRO nato a SAN PIETRO AL TANAGRO 11 08/03/1965 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di Tierno Angelo Ciro, in relazione al reato di estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto dalla ricostruzione dei fatti operata in entrambi i giudizi di merito è emerso come l'imputato non avesse agito come mero esattore del credito vantato dal Pagano, già estinto, bensì per ottenere un ulteriore e indebito profitto (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03); pertanto, pure se la motivazione della Corte di appello non è corretta nella parte in cui afferma che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sia reato proprio esclusivo, si deve rilevare come non vi sia alcun confronto con la parte della sentenza (pag.4) nella quale viene spiegato che non sussisteva alcun debito da parte della persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside