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Ordinanza — n. 30011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery, ruling on sentencing discretion and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenica Faccitondo inadmissible regarding her conviction for attempted robbery. The appellant argued for a new evaluation of her criminal responsibility and the appropriateness of the sentence, but the court found these grievances manifestly unfounded. The decision upheld the lower court's discretion in sentencing and confirmed that the original judgment provided sufficient reasoning without requiring a detailed calculation of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of the sentence or find a lack of motivation if the lower court's reasoning is congruous and falls within judicial discretion.

Parole chiave

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attempted robbery conviction sentencing discretion lack of motivation Cassazione inadmissibile judicial discretion commisurazione della pena per rapina tentata rapina delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 1 e 2 ha congruamente argomentato circa la colpevolezza della prevenuta ex art. 116 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 116 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 1 e 2 ha congruamente argomentato circa la colpevolezza della prevenuta ex art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
peri, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCITONDO DOMENICA nato a BARI il 17/12/1.984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 11 maggio 2017, nei confronti di Faccitondo Domenica, in relazione al reato di tentata rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 1 e 2 ha congruamente argomentato circa la colpevolezza della prevenuta ex art. 116 cod. pen., evidenziando come per le modalità e il contesto di svolgimento dell'azione criminosa, questa potesse prevedere la trasformazione del furto programmato nel più grave delitto di rapina, a seguito dell'altamente probabile intervento del personale presente nel supermercato;

Considerato che anche la seconda doglianza, con cui si lamenta un vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore