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Ordinanza — n. 30010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUCCI CARLO nato a MOLFETTA il 07/12/1992 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 4 ottobre 2016, nei confronti di Ferrucci Carlo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché all'omessa riqualificazione nel delitto di furto e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre all'evidente genericità, contiene censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, relative a questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la responsabilità del prevenuto per ricettazione, non essendo emersi elementi che lo facessero ritenere autore del furto dell'auto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969) e congruamente negato la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore non irrisorio del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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danno patrimoniale risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione privilegiata spese del veicolo a motore danno patrimoniale procurato con astuzia risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUCCI CARLO nato a MOLFETTA il 07/12/1992 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 4 ottobre 2016, nei confronti di Ferrucci Carlo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché all'omessa riqualificazione nel delitto di furto e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre all'evidente genericità, contiene censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, relative a questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la responsabilità del prevenuto per ricettazione, non essendo emersi elementi che lo facessero ritenere autore del furto dell'auto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969) e congruamente negato la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore non irrisorio del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside