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Ordinanza — n. 30009/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to factual complaints not reviewable in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of fraud convictions, arguing violations of law and defects in reasoning regarding the evidence of criminal responsibility. The court rejected these claims because they constituted inadmissible factual complaints and addressed issues already properly examined by the lower courts without the cited flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to legal questions; complaints regarding the sufficiency of evidence or factual findings are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissible complaint factual review criminal liability evidence sufficiency perseguimento penale per truffa sviamento della giustizia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERIA FEDERICO nato a LIVORNO il 28/01/1982 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 2021, nei procedimenti riuniti nei confronti di Semeria Federico, parzialmente riformando le sentenze pronunciate dal Tribunale di Livorno, in data 28 settembre 2017, dal G.U.P. del Tribunale di Livorno, in data 27 luglio 2017, dal Tribunale di Livorno, in data 19 febbraio 2015 e dal Tribunale di Firenze, in data 26 gennaio 2015, confermava la condanna per una serie di truffe, nonché per i reati di sostituzione di persona e violenza privata, e dichiarava estinti per intervenuta prescrizione due episodi di truffa, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta in primo grado.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha evidenziato come la consumazione delle truffe da parte del prevenuto emergesse dalle querele sporte dalle persone offese, pienamente credibili, oltre che dalle risultanze delle ulteriori indagini effettuate, senza che il Semeria avesse offerto alcuna plausibile ricostruzione alternativa delle vicende);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del