Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ferrante Isabella inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of her criminal conviction for offenses under Articles 628, 582, and 337 of the Penal Code but failed to specify the grounds for her complaints. The court ruled that the appeal violated Article 581(1)(d) of the Code of Criminal Procedure because it lacked the required specificity and did not cite the factual elements supporting her grievances, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 136 Cost.; A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for complaint and cite the specific elements of the decision under review, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ISABELLA nato a BIELLA il 30/03/1995 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPIE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 7 febbraio 2019, nei confronti di Ferrante Isabella, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e al trattamento sanzionatorio a questa riservato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 6 e 7 ha ampiamente sottolineato gli elementi emersi dall'istruttoria da cui desumere la colpevolezza della prevenuta, nonché le ragioni della congruità della pena inflitta, peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle cloglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr