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Ordinanza — n. 29810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Grioli Santino inadmissible. The court found the appeal generic because it merely complained of illogical reasoning without citing specific arguments or identifying concrete flaws in the lower court's motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as generic denunciations of illogical reasoning without pointing to concrete defects in the motivation fail to allow the court to exercise its control.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds lack of specific censure control of motivation procedural costs Corte di Cassazione art. 366 c.p.c. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIOLI SANTINO nato a MESSINA il 17/09/1997 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Grioli Santino è inammissibile per assoluta genericità, atteso che denuncia la manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione della prova e delle obiezioni difensive, senza neppure indicare le censure formulate in appello e senza individuare carenze argomentative o passaggi motivazionali incongruenti, sì da consentirne il controllo; rilevato invece, che la motivazione resa risulta congrua, lineare e fonda l'affermazione di / responsabilità sulle convergenti dichiarazioni testimoniali e su una circostanza di fatto decisiva ( pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere ensore Il Presidente