Ordinanza — n. 29808/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONETTI COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 23/02/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lionetti Cosimo Damiano sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; rilevato che entrambi i motivi lamentano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusck da entrambi i giudici di merito per il rilievo attribuito alle modalità della condotta e al protratto allontanamento dal luogo di detenzione in assenza di qualsiasi plausibile giustificazione, all'evidenza ritenuta indicativa di intensità del dolo e di indifferenza per gli obblighi impostigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONETTI COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 23/02/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lionetti Cosimo Damiano sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; rilevato che entrambi i motivi lamentano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusck da entrambi i giudici di merito per il rilievo attribuito alle modalità della condotta e al protratto allontanamento dal luogo di detenzione in assenza di qualsiasi plausibile giustificazione, all'evidenza ritenuta indicativa di intensità del dolo e di indifferenza per gli obblighi impostigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONETTI COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 23/02/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lionetti Cosimo Damiano sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; rilevato che entrambi i motivi lamentano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusck da entrambi i giudici di merito per il rilievo attribuito alle modalità della condotta e al protratto allontanamento dal luogo di detenzione in assenza di qualsiasi plausibile giustificazione, all'evidenza ritenuta indicativa di intensità del dolo e di indifferenza per gli obblighi impostigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente