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Ordinanza — n. 29806/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29806/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI COSIMO DAMIANO nato a MOLFETTA il 14/06/1964 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di De Bari Cosimo Damiano è inammissibile perchè generico e meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione congrua dai giudici di merito, che hanno escluso di poter disapplicare la recidiva attribuendo rilievo alla pluralità e gravità dei precedenti, e alla gravità della condotta, ritenuta espressiva di perdurante pericolosità e perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29806/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI COSIMO DAMIANO nato a MOLFETTA il 14/06/1964 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di De Bari Cosimo Damiano è inammissibile perchè generico e meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione congrua dai giudici di merito, che hanno escluso di poter disapplicare la recidiva attribuendo rilievo alla pluralità e gravità dei precedenti, e alla gravità della condotta, ritenuta espressiva di perdurante pericolosità e perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato revisione della sentenza penale restituzione dell'assistenza sociale riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI COSIMO DAMIANO nato a MOLFETTA il 14/06/1964 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di De Bari Cosimo Damiano è inammissibile perchè generico e meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione congrua dai giudici di merito, che hanno escluso di poter disapplicare la recidiva attribuendo rilievo alla pluralità e gravità dei precedenti, e alla gravità della condotta, ritenuta espressiva di perdurante pericolosità e perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere est ore Il Presidente