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Ordinanza — n. 29804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RITA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Rita Giuseppe con i quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, dalla ricostruzione del fatto risulta la pacifica correlazione delle frasi incriminate all'attività di ufficio dell'assistente di Polizia penitenziaria e la capacità coartante delle stesse in ragione del contenuto minatorio, funzionale a costringere l'operante ad assecondare le richieste del ricorrente e ad omettere di fargli rapporto; considerato che anche il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva è inammissibile per genericità, a fronte della motivazione resa che ha riguardo ai precedenti, alle modalità della condotta e al contesto in cui fu posta in essere, ritenuti elementi confermativi di perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude di dichiarare la prescrizione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RITA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Rita Giuseppe con i quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, dalla ricostruzione del fatto risulta la pacifica correlazione delle frasi incriminate all'attività di ufficio dell'assistente di Polizia penitenziaria e la capacità coartante delle stesse in ragione del contenuto minatorio, funzionale a costringere l'operante ad assecondare le richieste del ricorrente e ad omettere di fargli rapporto; considerato che anche il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva è inammissibile per genericità, a fronte della motivazione resa che ha riguardo ai precedenti, alle modalità della condotta e al contesto in cui fu posta in essere, ritenuti elementi confermativi di perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude di dichiarare la prescrizione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impedimento processuale nullità procedurale censure procedurali abbandono definitivo del procedimento procedimento in contumacia
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RITA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Rita Giuseppe con i quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, dalla ricostruzione del fatto risulta la pacifica correlazione delle frasi incriminate all'attività di ufficio dell'assistente di Polizia penitenziaria e la capacità coartante delle stesse in ragione del contenuto minatorio, funzionale a costringere l'operante ad assecondare le richieste del ricorrente e ad omettere di fargli rapporto; considerato che anche il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva è inammissibile per genericità, a fronte della motivazione resa che ha riguardo ai precedenti, alle modalità della condotta e al contesto in cui fu posta in essere, ritenuti elementi confermativi di perdurante inclinazione a delinquere; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude di dichiarare la prescrizione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigli estensore Il Presi