Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29803/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Rotunno Carlo Federico è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione misure d'effetto equivalente sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena attenuazione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Rotunno Carlo Federico è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere le nsore Il Presidente