Ordinanza — n. 29803/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Rotunno Carlo Federico è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Rotunno Carlo Federico è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere le nsore Il Presidente