Ordinanza — n. 29802/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MICHELE nato a BARLETTA il 06/09/1947 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rizzi Michele con quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, che la sentenza esclude che le frasi intimidatorie furono pronunciate dopo il compimento dell'atto d'ufficio, ma mentre l'attività di controllo e di applicazione della sanzione era in corso, con evidente finalità oppositiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MICHELE nato a BARLETTA il 06/09/1947 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rizzi Michele con quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, che la sentenza esclude che le frasi intimidatorie furono pronunciate dopo il compimento dell'atto d'ufficio, ma mentre l'attività di controllo e di applicazione della sanzione era in corso, con evidente finalità oppositiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MICHELE nato a BARLETTA il 06/09/1947 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rizzi Michele con quali si contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una non consentita ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; rilevato, infatti, che la sentenza esclude che le frasi intimidatorie furono pronunciate dopo il compimento dell'atto d'ufficio, ma mentre l'attività di controllo e di applicazione della sanzione era in corso, con evidente finalità oppositiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglief ,- stensore Il Presidente