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Ordinanza — n. 29801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNISTRA SALVATORE nato a MESSINA il 23/03/1964 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Cannistrà Salvatore sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del ricorrente, riduttivannente considerata solo un mero sfogo; rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza e di interruzione di pubblico servizio riproduce pedissequamente profili di censura già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito (pag. 3/ove si precisa che la condotta si è tradotta in una grave minaccia nei confronti del conducente dell'autobus, sfidato a scendere dal mezzo e minacciato con una chiave inglese, e determinato un ritardo apprezzabile di mezz'ora nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto di linea); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3/ove si precisa che la condotta si è tradotta in una grave minaccia nei confronti del conducente dell'autobus, sfidato a scendere dal mezzo e minacciato con una chiave inglese, e determinato un ritardo apprezzabile di mezz'ora nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto di linea); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica grave intralcio alla circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni pubblica intimidazione violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNISTRA SALVATORE nato a MESSINA il 23/03/1964 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Cannistrà Salvatore sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del ricorrente, riduttivannente considerata solo un mero sfogo; rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza e di interruzione di pubblico servizio riproduce pedissequamente profili di censura già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito (pag. 3/ove si precisa che la condotta si è tradotta in una grave minaccia nei confronti del conducente dell'autobus, sfidato a scendere dal mezzo e minacciato con una chiave inglese, e determinato un ritardo apprezzabile di mezz'ora nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto di linea); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 e estensore Il