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Ordinanza — n. 29800/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29800/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFIEGO RACO MARCELLO nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lofiego Raco Marcello è inammissibile per assoluta genericità, in quanto denuncia l'omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza in alcun modo / argomentare la censura né indicare circostanze o evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; considerato, peraltro, che l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il profilo sanzionatorio, sicché non era affatto censurata l'affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. senza in alcun modo / argomentare la censura né indicare circostanze o evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; considerato, peraltro, che l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il profilo sanzionatorio, sicché non era affatto censurata l'affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali licenziamento o risoluzione del contratto riscossione di pene pecuniarie ricorso di annullamento responsabilità disciplinare ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFIEGO RACO MARCELLO nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lofiego Raco Marcello è inammissibile per assoluta genericità, in quanto denuncia l'omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza in alcun modo / argomentare la censura né indicare circostanze o evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; considerato, peraltro, che l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il profilo sanzionatorio, sicché non era affatto censurata l'affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presidente