Italian Court dismisses appeals as they propose alternative fact readings precluded in legitimacy review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Peressotti Cristopher and Peressotti Giani inadmissible, ordering them to pay legal costs and fines. The appellants argued for an alternative factual reconstruction and alleged errors in the lower court's reasoning regarding charges of resistance and refusal to undergo an alcohol test. The court rejected these arguments because they constituted a prohibited re-evaluation of evidence rather than a legitimate challenge to the application of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of the law are inadmissible when they propose an alternative reading of facts and evidence, as this constitutes a re-evaluation of the trial record precluded in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERESSOTTI CRISTOPHER nato a TORINO il 14/01/1995 PERESSOTTI GIANI nato a TORINO il 18/09/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Peressotti Cristopher e Peressotti Giani con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza, rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, il travisamento probatorio e l'illogicità della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio, preclusa in questa sede; considerato che i motivi, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità di Peressotti Cristopher, prospettano una diversa ricostruzione del fatto, ignorando le circostanze di fatto indicate in sentenza (pag.5), non censurabili in questa sede e coerentemente poste a base del giudizio di responsabilità, escludendo qualsiasi atto arbitrario degli operanti, non obbligati a predisporre posti di blocco per sottoporre a controllo gli automobilisti; considerato, peraltro, accertato il rifiuto di sottoposizione ad alcoltest, nonostante l'oggettivo stato di alterazione alcolica risultante dalla sintomatologia rilevata, indicata nel capo di imputazione; ritenuto altresì, inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per Peressotti Giani, avendo la Corte di appello valorizzato la gravità del fatto e delle minacce, il luogo in cui fu tenuta la condotta, che conferiva serietà alle minacce, rivolte agli operanti impegnati in attività di ufficio e offesi in presenza di terzi a causa e nell'esercizio delle funzioni; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de