Ordinanza — n. 29794/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere stensore t Il Presidente