Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29794/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29794/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione del mutamento giurisprudenza circostanze aggravanti o attenuanti sviamento della giustizia permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione allegazione motivata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKA FLORI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laska Fiori sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non nninimale in considerazione della futilità delle ragioni addotte dall'imputatoMel mutamento di versione reso in dibattimento con riferimento ad una inesistente situazione di urgenza; ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in questa sede, risolvendosi nella richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione congrua e puntuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ritenuta in ragione dei numerosi precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere dimostrata, con giudizio non modificabile in considerazione dell'entità del cumulo di pena in esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere stensore t Il Presidente