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Ordinanza — n. 29793/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29793/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO MATTEO nato a TORINO il 22/04/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giannatempo Matteo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza all'imputato, erroneamente comunicato al precedente difensore revocato, trattandosi di nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/19, dep. 2020, Rv. 277844), come nel caso di specie, sicché deve escludersi la lesione del diritto di difesa; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità della condotta, alla minaccia rivolta alla persona offesa per indurla a ritirare la denuncia nonché al grave precedente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29793/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione corrispondenza con il difensore censure tardive notifica tardiva dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO MATTEO nato a TORINO il 22/04/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giannatempo Matteo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza all'imputato, erroneamente comunicato al precedente difensore revocato, trattandosi di nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/19, dep. 2020, Rv. 277844), come nel caso di specie, sicché deve escludersi la lesione del diritto di difesa; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità della condotta, alla minaccia rivolta alla persona offesa per indurla a ritirare la denuncia nonché al grave precedente;

44) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente