Ordinanza — n. 29793/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO MATTEO nato a TORINO il 22/04/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giannatempo Matteo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza all'imputato, erroneamente comunicato al precedente difensore revocato, trattandosi di nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/19, dep. 2020, Rv. 277844), come nel caso di specie, sicché deve escludersi la lesione del diritto di difesa; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità della condotta, alla minaccia rivolta alla persona offesa per indurla a ritirare la denuncia nonché al grave precedente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29793/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO MATTEO nato a TORINO il 22/04/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giannatempo Matteo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza all'imputato, erroneamente comunicato al precedente difensore revocato, trattandosi di nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/19, dep. 2020, Rv. 277844), come nel caso di specie, sicché deve escludersi la lesione del diritto di difesa; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità della condotta, alla minaccia rivolta alla persona offesa per indurla a ritirare la denuncia nonché al grave precedente;
44) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente