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Ordinanza — n. 29790/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29790/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO DANIELE nato a TORINO il 04/08/1969 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Palazzolo Daniele con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. e l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento è implicitamente esclusa dalla lineare motivazione resa per affermare la responsabilità, peraltro, non contestata dallo stesso ricorrente, i cui motivi di appello riguardavano unicamente il trattamento sanzionatorio; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29790/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen. e l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento è implicitamente esclusa dalla lineare motivazione resa per affermare la responsabilità, peraltro, non contestata dallo stesso ricorrente, i cui motivi di appello riguardavano unicamente il trattamento sanzionatorio; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità responsabilità disciplinare perseguimento penale per diffamazione impedimento di un atto dell'autorità ricusazione del pubblico ministero abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
e l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO DANIELE nato a TORINO il 04/08/1969 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Palazzolo Daniele con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. e l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento è implicitamente esclusa dalla lineare motivazione resa per affermare la responsabilità, peraltro, non contestata dallo stesso ricorrente, i cui motivi di appello riguardavano unicamente il trattamento sanzionatorio; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente