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Ordinanza — n. 29788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for calunnia and injuries as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Ciadamidaro Nicola and Incognito Lucia inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to prove the psychological element of calunnia and relied on an unreliable witness, but the Court found their arguments generic and merely alternative readings of existing facts. Consequently, the Court ruled that the appeals did not meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in the interest of the law are inadmissible if they merely propose an alternative reading of facts and evidence without presenting new elements or specific grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeals calunnia charges generic arguments jurisdictional review new evidence requirement court costs procedural preclusion condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta
Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019
Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIADAMIDARO NICOLA nato a ADRANO il 12/05/1990 INCOGNITO LUCIA nato a REGALBUTO il 13/12/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ciadamidaro Nicola e Incognito Lucia con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di respónsabilità per i reati di calunnia e lesioni/non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale . probatorio, preclusa in questa sede; considerato che i primi tre motivi, con i quali si denuncia l'insussistenza dell'elemento psicologico della calunnia, la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza di prova della falsa incolpazione, sono generici, in quanto trascurano la diffusa motivazione resa per giustificare la scarsa attendibilità del teste Liuzzo (distanza, osservazione solo di un segmento della vicenda pag. 4-5); l'incompatibilità della oggettiva gravità delle lesioni subite dalle persone offese e certificate nonché con il difetto fisico della Stancanelli (pag. 3-4 e 6) con la versione opposta sostenuta dai ricorrenti, che sarebbero stati vittime di aggressione, specie in mancanza di lesioni refertate; la valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese; ritenuto altresì inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche a fronte della completa motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità e alle modalità dei fatti, alla sproporzione di violenza esercitata nei confronti delle vittime e alla pervicacia degli imputati; ritenuto che la richiesta di liquidazione avanzata dalle parti civili non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa degli imputati, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento, sicché non può ritenersi che sia stata effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01;

Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier stensore