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Ordinanza — n. 29787/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29787/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CARMELO nato a PIOLTELLO il 12/07/1962 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giunta Carmeloicon il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge/\r1Fi -ealtyyropone una lettura alternativa dei fatti e del ,materiale probatorio; considerato che in ordine alla idoneità della minaccia diretta al Sindaco e finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento adottato nei confronti di Trifilò la motivazione resa è congrua e fondata sulla convergenza delle dichiarazioni del denunciante, che aveva percepito la condotta del Giunta come minaccia, del cugino del Sindaco e del teste Pappalardo (pag. 5-6, ove si chiarisce che la minaccia aveva ad oggetto problematiche edilizie, quali l'abitabilità della villa della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 29787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge/\r1Fi -ealtyyropone una lettura alternativa dei fatti e del ,materiale probatorio; considerato che in ordine alla idoneità della minaccia diretta al Sindaco e finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento adottato nei confronti di Trifilò la motivazione resa è congrua e fondata sulla convergenza delle dichiarazioni del denunciante, che aveva percepito la condotta del Giunta come minaccia, del cugino del Sindaco e del teste Pappalardo (pag. 5-6, ove si chiarisce che la minaccia aveva ad oggetto problematiche edilizie, quali l'abitabilità della villa della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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causalità della lesione al ginocchio lesione alla caviglia lesione corporale da infortunio trauma alla mano lesione alla spalla nesso causale del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CARMELO nato a PIOLTELLO il 12/07/1962 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giunta Carmeloicon il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge/\r1Fi -ealtyyropone una lettura alternativa dei fatti e del ,materiale probatorio; considerato che in ordine alla idoneità della minaccia diretta al Sindaco e finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento adottato nei confronti di Trifilò la motivazione resa è congrua e fondata sulla convergenza delle dichiarazioni del denunciante, che aveva percepito la condotta del Giunta come minaccia, del cugino del Sindaco e del teste Pappalardo (pag. 5-6, ove si chiarisce che la minaccia aveva ad oggetto problematiche edilizie, quali l'abitabilità della villa della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier estensore Il Presidente