Ordinanza — n. 29786/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilfiricorsDe condanna I(ricorrentkal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere es)tensore Il Presidente