Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29786/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena adeguamento della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena penalità di mora
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINO ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1976 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Tummino Angelo sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilfiricorsDe condanna I(ricorrentkal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere es)tensore Il Presidente