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Ordinanza — n. 29784/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise issues in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Boutab Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic and merely reiterative of issues already correctly addressed by the appellate court, while the second ground regarding prescription was not raised during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was rejected because new substantive questions cannot be introduced for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine generic grounds for inadmissibility or issues not properly raised in the appeal, as such questions must have been devolved to the appellate judge's cognition.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility failure to raise in appeal new issues at cassation reiterative arguments court costs and fine peggioramento di uno stato anteriore circostanze aggravanti o attenuanti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTAB AYOUB nato il 28/08/1994 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Boutab Ayoub sono inammissibili per genericità il primo, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già vagliati L, disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito/. perché non dedotto in appello il secondo; rilevato, infatti, che la sentenza giustifica diffusamente sul contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente all'entità della pena inflitta, evidenziando sia la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, sia l'assenza di elementi ricavabili dalla motivazione indicativi di un'erronea determinazione della pena, pacificamente determinata in tre mesi di reclusione; rilevato che quanto alla diversa data del fatto ed alla conseguente prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, il motivo non risulta dedotto in appello e non può essere proposto per la prima volta in questa sede.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presiden