Ordinanza — n. 29783/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIORGIO nato a NAPOLI il 16/01/1997 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello — con motivazione esaustiva e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità — ha ritenute che le modalità della condotta di allontanamento, avvenuta a distanza non minimale dall'abitazione del ricorrente, 'fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa, tenuto anche conto della falsa giustificazione resa agli operanti, platealmente smentita dal rifiuto dell'intervento dei sanitari; ritenuto pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIORGIO nato a NAPOLI il 16/01/1997 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello — con motivazione esaustiva e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità — ha ritenute che le modalità della condotta di allontanamento, avvenuta a distanza non minimale dall'abitazione del ricorrente, 'fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa, tenuto anche conto della falsa giustificazione resa agli operanti, platealmente smentita dal rifiuto dell'intervento dei sanitari; ritenuto pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.