Ordinanza — n. 29782/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO GIUSEPPE nato a CASERTA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gaudino Giuseppe sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento; che anche lo scostamento dal minimo edittale è sorretto da congrua motivazione che attribuisce rilievo alla gravità del fatto perché commesso solo pochissimi giorni dopo l'applicazione della misura cautelare,nonché alla indeterminatezza della durata dell'allontanamento dall'abitazione; rilevato che la mancanza di motivazione in relazione alla speciale tenuità del fatto non è 4 , deducibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello, comunque, espressamente ritenuta non ravvisabile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO GIUSEPPE nato a CASERTA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gaudino Giuseppe sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento; che anche lo scostamento dal minimo edittale è sorretto da congrua motivazione che attribuisce rilievo alla gravità del fatto perché commesso solo pochissimi giorni dopo l'applicazione della misura cautelare,nonché alla indeterminatezza della durata dell'allontanamento dall'abitazione; rilevato che la mancanza di motivazione in relazione alla speciale tenuità del fatto non è 4 , deducibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello, comunque, espressamente ritenuta non ravvisabile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO GIUSEPPE nato a CASERTA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gaudino Giuseppe sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento; che anche lo scostamento dal minimo edittale è sorretto da congrua motivazione che attribuisce rilievo alla gravità del fatto perché commesso solo pochissimi giorni dopo l'applicazione della misura cautelare,nonché alla indeterminatezza della durata dell'allontanamento dall'abitazione; rilevato che la mancanza di motivazione in relazione alla speciale tenuità del fatto non è 4 , deducibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello, comunque, espressamente ritenuta non ravvisabile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente