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Ordinanza — n. 29780/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for genericity and reiterating already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Hodorovich Lucia and Braidic Massimo inadmissible due to their generic nature and mere repetition of arguments already rejected. The court noted that the qualified recidivism was properly justified by prior convictions for property crimes and that the denial of general mitigating circumstances was consistent with the defendant's criminal history and the malicious nature of the false accusation. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros each.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic or merely reiterative of points already examined and dismissed by the lower courts with correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals genericity of grounds reiterative arguments qualified recidivism false accusation denial of mitigating circumstances court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HODOROVICH LUCIA nato a PIOVE DI SACCO il 23/07/1973 BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hodorovich Lucia e Braidic Massimo sono inammissibilt, per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato che la sussistenza della recidiva qualificata, contestata e ritenuta, è stata ampiamente giustificata dalle condanne per reati contro ii patrimonio, che nessun effetto deterrente hanno spiegato, sicché i reati commessi - truffa e calunnia- sono stati ritenuti espressivi di una non occasionale ricaduta e confermativi di una persistente inclinazione a delinquere; rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e all'insidiosità della falsa accusa mossa alla persona offesa; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigAll" f- estensore Il Presidente