Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29777/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against inadmissibility declared for tardiness dismissed as it ignores procedural ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in its reasoning regarding sanctions and liability but failed to challenge the procedural decision that dismissed the original appeal for tardiness. The court ruled that an appeal must directly address the specific ruling being contested, and since this appeal ignored the declaration of inadmissibility, it was procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must specifically target the contested decision; a remedy ignoring the procedural ruling of inadmissibility for tardiness is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility tardiness procedural defect appeal scope costs and fine Corte di Cassazione civil procedure esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO MARCO nato a CERIGNOLA il 08/09/1990 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lupo Marco sono inammissibili, in quanto non si correlano alla sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività; rilevato, infatti, che il ricorso ignora del tutto tale declaratoria, denunciando il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'affermazione di responsabilità, senza minimamente censurare la decisione processuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente