Italian court dismisses appeal as inadmissible for genericity and merit review preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Vincenzo Gallea's appeal inadmissible due to genericity and a direct attempt to re-evaluate the merits of the case. The court noted that arguments regarding nullity and lack of graphic expertise were already properly addressed and rejected by the lower courts based on established facts. Consequently, the appeal was dismissed, and Gallea was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not seek a re-evaluation of the merits when the reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEA VINCENZO nato a NARO il 01/11/1956 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gallea Vincenzo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché articolati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede in assenza di manifesta illogicità del ragionamento probatorio; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 ove si respinge l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione delle conclusioni delle parti, risultando certa la presenza delle parti e garantita l'assistenza tecnica all'imputato); ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, avendo la Corte respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria, giustificata dalla non indispensabilità della consulenza grafica per la completezza del materiale probatorio, su cui ha fondato l'affermazione di responsabilità (v. pag. 7 ove si respinge la tesi dell'inconsapevolezza del contratto di locazione stipulato con la persona offesa, essendo stato accertato che le bollette relative a detto immobile erano state recapitate sin dal 2009 al ricorrente presso il suo domicilio in Naro e che il contratto, stipulato con il padre della p.o., era stato regolarmente registrato, da ciò ricavandosi coerentemente la falsità della denuncia sporta); ritenuto che la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento, sicché non può ritenersi che sia stata effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01;
Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere' stensore Il