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Ordinanza — n. 29774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA NICOLA nato a FICARAZZI il 27/10/1964 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ficarra Nicola sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sull'incontestabilità delle videoriprese, che documentavano l'ingresso del carro attrezzi coordinato dal ricorrente mentre prelevava l'auto sequestrata, di cui denunciava falsamente il furto, e sulla configurabilità del reato per l'irrilevanza della tardività della confisca, essendo il reato integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro (Sez. 6, n. 41563 del 30/09/2021, Breganovich;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2-3 in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sull'incontestabilità delle videoriprese, che documentavano l'ingresso del carro attrezzi coordinato dal ricorrente mentre prelevava l'auto sequestrata, di cui denunciava falsamente il furto, e sulla configurabilità del reato per l'irrilevanza della tardività della confisca, essendo il reato integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro (Sez. 6, n. 41563 del 30/09/2021, Breganovich;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa procedura di revisione penale azione civile pentito ricettazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA NICOLA nato a FICARAZZI il 27/10/1964 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ficarra Nicola sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sull'incontestabilità delle videoriprese, che documentavano l'ingresso del carro attrezzi coordinato dal ricorrente mentre prelevava l'auto sequestrata, di cui denunciava falsamente il furto, e sulla configurabilità del reato per l'irrilevanza della tardività della confisca, essendo il reato integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro (Sez. 6, n. 41563 del 30/09/2021, Breganovich;

Sez. 6, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027); rilevato che anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità a fronte della completa ed esaustiva motivazione resa in sentenza (pag. 3-4 ove si giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti per furto e della gravità della condotta, la cui preordinazione e lucida organizzazione sono espressive di ricaduta di pericolosità che giustifica la contestata e ritenuta recidiva reiterata/ nonché la determinazione della pena per effetto dell'unificazione dei reati (334 e 367 cod. pen.) in misura che esclude, anche alla luce dei precedenti penali, il beneficio della sospensione condizionale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglie estensore Il Pre