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Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLA MATTEO nato a BARI il 01/05/1972 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA (a) ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella (Frrice.s.C61 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. penigiustificata dalla valutazione della particolare gravità del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa anche dell'ulteriore divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2-3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. penigiustificata dalla valutazione della particolare gravità del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa anche dell'ulteriore divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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età minore impugnabilità della decisione di rinvio ammissione all'avvocatura incapacità di discernimento decisione incidentale impugnabile decadenza legale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLA MATTEO nato a BARI il 01/05/1972 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA (a) ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella (Frrice.s.C61 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. penigiustificata dalla valutazione della particolare gravità del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa anche dell'ulteriore divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere stensore Il Presidente