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Ordinanza — n. 29771/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29771/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO BENITO nato a PALERMO il 27/05/1976 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Montaperto Benito sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del Montaperto, riducendola ad un mero sfogo; considerato che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia di violenza fisica, chiaramente finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controlloAa_coartare gli operanti; pag. 3-4 in relazione alla valenza offensiva del decoro e del prestigio degli operanti dell'espressione utilizzata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia di violenza fisica, chiaramente finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controlloAa_coartare gli operanti; pag. 3-4 in relazione alla valenza offensiva del decoro e del prestigio degli operanti dell'espressione utilizzata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione incostituzionalità oltraggio alla corte difetto di legittimazione ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO BENITO nato a PALERMO il 27/05/1976 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Montaperto Benito sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del Montaperto, riducendola ad un mero sfogo; considerato che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia di violenza fisica, chiaramente finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controlloAa_coartare gli operanti; pag. 3-4 in relazione alla valenza offensiva del decoro e del prestigio degli operanti dell'espressione utilizzata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere é-'tensore Il Presidente