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Ordinanza — n. 29770/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and unsupported factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Malomo Francesco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments merely repetitive of previously rejected legal criticisms and based on an implausible factual reconstruction. Specifically, the court rejected the claim that the military officer was unaware of his status, noting the officer's prior declaration to proceed with a search and the overwhelming presence of the appellant's family which forced him to flee without performing his official duties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and dismissed by the lower courts or is based on a factually unsupported reconstruction of events that contradicts the evidence and logical inferences drawn from the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments factual reconstruction military officer procedural costs testimonianza della vittima difesa penale difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOMO FRANCESCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 03/02/1972 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Malomo Francesco è inammissibile in quanto meramente reiterativo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nonché articolato in fatto; rilevato che viene riproposta nel ricorso una diversa ricostruzione del fatto, ritenuta inverosimile dai giudici di merito in base alle dichiarazioni dell'appuntato, che si era qualificato e aveva dichiarato di dover procedere a perquisizione (rientrante nell'attività investigativa in corso per prevenire il traffico di stupefacenti), cui si era opposto il ricorrente, colpendolo con uno schiaffo e scaraventandogli contro un cassetto, procurandogli le lesioni certificate in atti e costringendolo ad allontanarsi per il sopraggiungere del figlio, della fidanzata e della moglie; ritenuta correttamente disattesa la tesi della mancata consapevolezza della qualifica del militare, risultando insostenibile la tesi dell'improvvisa intrusione di un impostore e dell'aggressione subita dal ricorrente, specie a fronte dell'intervento dei familiari e della superiorità numerica, che costringeva il militare ad allontanarsi senza compiere l'atto d'ufficio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier stensore Il Presiden