Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already reviewed and rejected arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Laterza Angelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had previously found the sentence appropriate and justified generic mitigating factors without maximum reduction due to the defendant's criminal history. The cassation court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of positions already thoroughly examined and dismissed by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATERZA ANGELO nato a ALTAMURA il 08/08/1996 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Laterza Angelo è inammissibile perché meramente reiterativo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; rilevato, infatti, che in relazione al trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha ritenuto del tutto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura corrispondente al minimo edittale e giustificata la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche non nella massima estensione in ragione della pluralità e gravità dei precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente