Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and manifestly unfounded criticism of recidivism assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sullo Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude repeated recidivism, but the court found this criticism generic and manifestly unfounded. The court determined that the existence of recidivism was fully justified by the prior convictions, their temporal proximity, and the defendant's persistent criminal inclination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court's assessment of recidivism is supported by clear evidence of prior convictions and temporal proximity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 17/03/1979 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sullo Giovanni è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che si censura la mancata esclusione della recidiva reiterata, la cui sussistenza risulta ampiamente giustificata sia con riferimento ai precedenti ed alla breve distanza temporale dall'ultimo precedente irrevocabile, sia alle modalità della condotta, ritenute espressive di persistente inclinazione a delinquere specie in relazione alla natura dei precedenti omogenei; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presidente