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Ordinanza — n. 29757/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29757/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO DOMENICO nato a NAPOLI il 02/11/1973 avverso la sentenza del 04/07/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vitello Domenico, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i reati a lui ascritti e in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto o illogicità della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente argomentarli diniego di applicazione della disciplina del reato continuato sul rilievo che, avendo il Tribunale ritenuto la colpa (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), vi è un'incompatibilità strutturale con l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., la quale, implicando la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, presuppone l'accertamento del dolo; in ogni caso, il difensore non solo non indica alcun elemento da cui desumere che i reati erano sorretti dal dolo, ma ritiene, in maniera del tutto indimostrata, che, in tal caso, la pena sarebbe stata certamente inferiore rispetto a quella inflitta, senza considerare che l'accertamento del dolo, se, da un lato, avrebbe consentito l'applicazione della continuazione, dall'altro -e senso opposto - avrebbe inciso sulla determinazione della pena base, evidentemente più severa, stante la maggiore gravità del dolo rispetto alla colpa; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di MARANO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vitello Domenico, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i reati a lui ascritti e in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto o illogicità della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente argomentarli diniego di applicazione della disciplina del reato continuato sul rilievo che, avendo il Tribunale ritenuto la colpa (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), vi è un'incompatibilità strutturale con l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., la quale, implicando la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, presuppone l'accertamento del dolo; in ogni caso, il difensore non solo non indica alcun elemento da cui desumere che i reati erano sorretti dal dolo, ma ritiene, in maniera del tutto indimostrata, che, in tal caso, la pena sarebbe stata certamente inferiore rispetto a quella inflitta, senza considerare che l'accertamento del dolo, se, da un lato, avrebbe consentito l'applicazione della continuazione, dall'altro -e senso opposto - avrebbe inciso sulla determinazione della pena base, evidentemente più severa, stante la maggiore gravità del dolo rispetto alla colpa; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

Parole chiave

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dolo penale aggravamento della pena alleggerimento della pena doppia punibilità dolo determinante sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
di MARANO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vitello Domenico, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO DOMENICO nato a NAPOLI il 02/11/1973 avverso la sentenza del 04/07/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vitello Domenico, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i reati a lui ascritti e in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto o illogicità della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente argomentarli diniego di applicazione della disciplina del reato continuato sul rilievo che, avendo il Tribunale ritenuto la colpa (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), vi è un'incompatibilità strutturale con l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., la quale, implicando la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, presuppone l'accertamento del dolo; in ogni caso, il difensore non solo non indica alcun elemento da cui desumere che i reati erano sorretti dal dolo, ma ritiene, in maniera del tutto indimostrata, che, in tal caso, la pena sarebbe stata certamente inferiore rispetto a quella inflitta, senza considerare che l'accertamento del dolo, se, da un lato, avrebbe consentito l'applicazione della continuazione, dall'altro -e senso opposto - avrebbe inciso sulla determinazione della pena base, evidentemente più severa, stante la maggiore gravità del dolo rispetto alla colpa; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso