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Ordinanza — n. 29754/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO TERESA CIRA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 07/02/1987 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItkatg_av v i sa Aiip parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 4316_23 Ritenuto che il ricorso proposto da Esposito Teresa Cira, quale terza interessata, avverso ordinanza la quale aveva respinto l'opposizione contro ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di confisca di un immobile disposta a norma dell'art. 322- ter cod. pen., e deducente, nel primo motivo, l'omessa motivazione in relazione all'asserita fittizietà della intestazione a suo nome del bene immobile oggetto di ablazione, nonché, nel secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'irrogazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen., è stato presentato senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge;

Regesto Legislator

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art. 322- ter cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4316_23 Ritenuto che il ricorso proposto da Esposito Teresa Cira, quale terza interessata, avverso ordinanza la quale aveva respinto l'opposizione contro ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di confisca di un immobile disposta a norma dell'art. 322- ter cod. pen., e deducente, nel primo motivo, l'omessa motivazione in relazione all'asserita fittizietà della intestazione a suo nome del bene immobile oggetto di ablazione, nonché, nel secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'irrogazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen., è stato presentato senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge;

Parole chiave

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sequestro di beni immobili trasferimento della proprietà legato di cosa altrui prova della proprietà deposito tardivo rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 322- ter cod. pen
4316_23 Ritenuto che il ricorso proposto da Esposito Teresa Cira, quale terza interessata, avverso ordinanza la quale aveva respinto l'opposizione contro ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di confisca di un immobile disposta a norma dell'art. 322- ter cod.
art. 240-bis cod. pen
pen., e deducente, nel primo motivo, l'omessa motivazione in relazione all'asserita fittizietà della intestazione a suo nome del bene immobile oggetto di ablazione, nonché, nel secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'irrogazione della confisca ex art. 240-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO TERESA CIRA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 07/02/1987 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItkatg_av v i sa Aiip parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 4316_23 Ritenuto che il ricorso proposto da Esposito Teresa Cira, quale terza interessata, avverso ordinanza la quale aveva respinto l'opposizione contro ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di confisca di un immobile disposta a norma dell'art. 322- ter cod. pen., e deducente, nel primo motivo, l'omessa motivazione in relazione all'asserita fittizietà della intestazione a suo nome del bene immobile oggetto di ablazione, nonché, nel secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'irrogazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen., è stato presentato senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge;

Considerato, infatti, che l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 07.12.2022, e notificata all'imputato e al suo difensore in data 19.12.2022, con conseguente scadenza del termine per proporre impugnazione in data 05.01.2022, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e che, però, il ricorso per cassazione è stato depositato solo in data 16.01.2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente