Ordinanza — n. 29753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMITO EMANUELA nato a NAPOLI il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI LaSro—avviso---aTI—e-j‘Dani udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Gremito Emanuela è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge, in quanto l'ordinanza impugnata, pronunciata il 7 dicembre 2022, è stata notificata all'interessata e al difensore il 19 dicembre 2022, sicché il termine per proporre impugnazione è scaduto il 5 gennaio 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 16 gennaio 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMITO EMANUELA nato a NAPOLI il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI LaSro—avviso---aTI—e-j‘Dani udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Gremito Emanuela è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge, in quanto l'ordinanza impugnata, pronunciata il 7 dicembre 2022, è stata notificata all'interessata e al difensore il 19 dicembre 2022, sicché il termine per proporre impugnazione è scaduto il 5 gennaio 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 16 gennaio 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2