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Ordinanza — n. 29751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA BRIAN nato a MAGENTA il 11/09/1996 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di PIACENZA.dat‘h-~44643-234e-13,34+ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 4274_23 Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di CAVAZZA BRIAN - imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Andrea Guizzardi del Foro di Cremona, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione e che successivamente sia stato nominato un difensore Cassazionista, non avendo quest'ultimo redatto il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione memoria illeggibile permesso di promuovere un procedimento penale autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006
4274_23 Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di CAVAZZA BRIAN - imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Andrea Guizzardi del Foro di Cremona, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art.
art. 613 cod. proc. pen
152/2006 - dall'Avvocato Andrea Guizzardi del Foro di Cremona, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA BRIAN nato a MAGENTA il 11/09/1996 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di PIACENZA.dat‘h-~44643-234e-13,34+ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 4274_23 Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di CAVAZZA BRIAN - imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Andrea Guizzardi del Foro di Cremona, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione e che successivamente sia stato nominato un difensore Cassazionista, non avendo quest'ultimo redatto il ricorso;

Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigl ere estensore Il Pre