Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to manifest illogical reasoning and insufficient criticism of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding subjective intent and imposed excessive penalties, but the court found these arguments insufficiently criticized. The decision relied on the principle that appeals must critically engage with the lower court's reasoning, which was deemed manifestly logical in establishing tax evasion intent and justifying the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is merely repetitive of already examined grounds without critically engaging with the lower court's reasoning, or if it challenges a manifestly logical assessment of facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAS CARMELO nato a ACIREALE il 24/12/1986 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Amas Carmelo, che deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con una motivazione non manifestamente illogica, senza che il ricorso si confronti criticamente con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabil4 nonché la distribuzione dell'utile extracontabile accertato, pari ad oltre seicentomila euro, abbiano con certezza consentito di provare che l'omessa dichiarazione dei redditi fosse preordinata all'evasione delle imposte; rilevato che il secondo motivo, che censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale spiegato, in maniera non manifestamente illogica, il lieve scostamento dal minimo edittale valorizzando la concreta gravità dei fatti, desumibile dagli importi delle imposte evase; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12