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Ordinanza — n. 29749/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer lacked special bar registration and appeal was not converted to cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the special bar required for higher courts. The appellant, Mario Tuccilli, was convicted of maritime crimes, and his lawyer, Nardozi Ivano, failed to meet the registration requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that no exception applies when an appeal is converted to a cassation appeal, as allowing it would undermine sanctions for improper procedural filings.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special bar for higher courts, with no derogation permitted for appeals converted to cassation to prevent evasion of sanctions for improper procedural choices.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar registration maritime criminal procedure appeal conversion rules professional qualification requirements allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- dall'Avvocato Nardozi Ivano, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;
art. 613 cod. proc. pen
- dall'Avvocato Nardozi Ivano, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020
269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLI MARIO nato a ESPERIA 11 11/08/1946 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di CASSINO,-(4a,t•e-.a~i50-a.14+a-faa4i;—, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 4168_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di MARIO TUCCILLI - imputato dei reati di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. - dall'Avvocato Nardozi Ivano, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020, Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig i re estensore Il Presi