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Ordinanza — n. 29748/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to counsel's lack of special bar registration and no conversion exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Viola Alessandro and Napolitano Salvatore inadmissible. The appellants' counsel was not registered in the special bar required for higher courts, and the court rejected the argument that the appeal had been converted into a cassation petition. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 68, comma 1 lett. B d.lgs. 81/2008: The special bar registration requirement for cassation appeals is absolute and admits no exception for appeals converted into cassation petitions, as such conversion would otherwise exempt erroneous qualification from sanctions.

Parole chiave

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special bar registration cassation appeal admissibility counsel qualification conversion of appeal court costs and fines modificazione delle conclusioni allegazioni insufficientemente motivate accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
81/2008 - dall'Avvocato Giusti Antonio del Foro di Roma, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;
Art. 68, comma 1 lett. B d.lgs. 81/2008
A in relazione all'art. 68, comma 1 lett. B d.lgs. 81/2008 - dall'Avvocato Giusti Antonio del Foro di Roma, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art.
artt. 110 cod. pen
4147_23 Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di VIOLA ALESSANDRO e NAPOLITANO SALVATORE - imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
81/2008 - dall'Avvocato Giusti Antonio del Foro di Roma, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020
269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOLA ALESSANDRO nato a ROMA il 03/09/1963 NAPOLITANO SALVATORE nato a CORIGLIANO CALABRO il 22/08/1958 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di ROMA-eierte-e~.bee-134e-i~i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; • R.G. 4147_23 Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di VIOLA ALESSANDRO e NAPOLITANO SALVATORE - imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 9 e 17 R.G. 773/1931 e unicamente per VIOLA del reato di cui agli artt. 64, comma 1 lett. A in relazione all'art. 68, comma 1 lett. B d.lgs. 81/2008 - dall'Avvocato Giusti Antonio del Foro di Roma, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Ritenuto che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig11;e estensore Il P