Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Debar Stiven inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Stiven challenged a sentence based on a plea agreement, alleging violations of law and lack of motivation regarding his acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the appeal raised grounds different from those permitted by law and failed to cite the specific factual elements supporting his grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 110, cod. pen.; Art. 81, cod. pen.; Art. 8, d.lgs. 74/2000: An appeal must strictly adhere to the grounds permitted by law; if it raises different grievances or fails to cite the factual elements supporting the complaint, it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBAR STIVEN nato a REGGIO EMILIA il 10/10/1977 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAthairte-~e-a44e-pagt,i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 3935_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Debar Stiven - imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 - espone censure diverse da quelle consentite, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tra l'altro senza nemmeno indicare gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, e, quindi, formula doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiarà inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente