Cassation court dismisses appeal for tax evasion citing inadmissibility due to improper grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Eucalipto's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing proportionality. The court rejected these claims, noting that the first ground was improper for a legitimacy review and the second was unsubstantiated given the explicit consideration of aggravating factors and the sentence's lower-than-average nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific grounds; appeals alleging improper reasoning or excessive sentencing without demonstrating a violation of law are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EUCALIPTO LUIGI nato a NAPOLI il 26/12/1959 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 3793_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da Eucalipto Luigi - condannato per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 - espone censure non consentite in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate, perché deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, per travisamento della prova, a fronte di una sentenza impugnata la quale, per affermare la fittizietà quanto meno soggettiva delle fatture emesse dalla ditta facente capo all'imputato, non solo ha richiamato quanto indicato nella decisione di primo grado relativamente alla totale assenza di dipendenti e di organizzazione aziendale di tale impresa, ma ha anche specificamente risposto alle obiezioni difensive, in particolare spiegando puntualmente perché la dichiarazione di fallimento della stessa non dimostra la sua operatività e perché non vi è prova dell'effettività della sua sede (cfr. pagg. 3-4);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena rispetto al disvalore delle condotte, è manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è stato determinato avendo espressamente riguardo alla gravità del contegno tenuto dall'imputato, al rilevante importo dell'imposta evasa, al danno subito dall'Erario e all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è stato, inoltre, fissata in misura inferiore alla media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Pre