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Ordinanza — n. 29742/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior waiver and orders fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Colleoni Osvair inadmissible because the applicant had previously waived the right to contest the lower court's decision. The applicant's lawyer authenticated a waiver submitted to the Court of Appeal in February 2023, which the court treated as a valid renunciation of the remedy. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to order the applicant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; Where a party has formally renounced the right to appeal, a subsequent appeal is inadmissible, and the party must bear the costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of remedy Cassazione ordinanza procedural costs monetary fine renunciation of appeal Article 616 c.p.p. rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 111 Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLEONI OSVAIR nato il 11/09/1970 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di TORINO—pc-gí6---avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Colleoni Osvair è inammissibile stante la rinuncia all'impugnazione depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Torino in data 15 febbraio 2023 proveniente dall'interessato, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023.