Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal and factual reasons supporting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Rivello inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds. Although the appellant argued for generic mitigating circumstances regarding satellite crimes, the court noted the lower court had already considered these factors and found the base sentence below the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected as substantively generic, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that fail to indicate the specific legal and factual reasons supporting the request, as such deductions do not constitute a valid challenge to the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVELLO SALVATORE nato a TORINO il 15/12/1966 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Rivello Salvatore, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riguardo ai reati satellite, è inammissibile poiché prospetta deduzioni estrinsecamente generiche, non indicando le ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta, anche considerando che la Corte di merito, per un verso, ha rilevato che, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, dalla sentenza di primo nemmeno risulta che le circostanze in esame non siano state computate anche in relazione all'aumento di pena per i reati satellite, e, per altro verso, che la pena base è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale, errore evidentemente non emendabile in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggi