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Ordinanza — n. 29736/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian tax fraud appeal dismissed for lack of specific legal grounds and factual arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Roberto Beccati's appeal against his tax fraud conviction inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. Beccati contested the court's finding of criminal responsibility but failed to cite specific legal reasons or factual data required to overturn the decision. The court ruled that the lower court's conviction was well-supported by evidence such as missing documentation and lack of business structure, rendering the appeal's objections insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised lack specificity, failing to indicate the precise legal and factual reasons necessary to annul the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds tax fraud conviction insufficient factual arguments procedural defect appeal fatture fittizie irregolarità finanziarie frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 2 d.lgs. 74/2000
3529_23 Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da Beccati Roberto - condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCATI ROBERTO nato a VERCELLI il 05/08/1971 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 3529_23 Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da Beccati Roberto - condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riferimento alle dichiarazioni per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2016 - espone censure prive di specificità perché, nel contestare il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che dovrebbero determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, e non si confronta con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, la quale ha argomentato la colpevolezza dell'imputato sulla base di una pluralità di elementi di fatto indicativi della falsità delle fatture utilizzate, quali la mancanza di documentazione di supporto, l'omesso pagamento delle stesse e l'assenza di una struttura aziendale e di documentazione contabile relative alla ditta emittente (cfr. pagg. 5-6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente