Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and repetition of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Orsi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Orsi challenged a lower court's conviction for crimes involving illegal construction, arguing for exclusion of punishability and generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as they were already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal with sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be limited to specific legal grounds; complaints already fully examined and dismissed by the appellate court with adequate reasoning are inadmissible in the Court of Cassazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSI RAFFAELE nato a PIEDIMONTE MATESE il 28/03/1987 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; / R.G. 3499_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Raffaele Orsi - condannato per i reati di cui agli artt. 44, lett, c), 83 e 95 d:P. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004,- espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con congrua motivazione, nella quale si valorizzano, quali elementi indicativi della mancanza di tenuità dell'offesa, la realizzazione della costruzione da parte dell'imputato in assenza dei necessari titoli abilitativi, le dimensioni tutt'altro che modeste del manufatto, la non sanabilità dello stesso, data l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, il mancato ripristino dei luoghi successivamente alla scoperta del fatto da parte della Polizia giudiziaria;
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formula censure non consentite in sede di legittimità, in quanto la sentenza impugnata richiama la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Pre