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Ordinanza — n. 29731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as precluded complaint regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the complaint regarding sentencing and generic mitigating circumstances was precluded. The appellant argued for the application of Article 62 bis of the Penal Code, but the Court noted this issue was already examined and rejected in a prior rescinding judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen. A complaint regarding sentencing or the application of generic mitigating circumstances is precluded if the same issue was already examined and rejected in a prior rescinding judgment by the Court of Cassation.

Parole chiave

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precluded complaint generic mitigating circumstances rescinding judgment sentencing excess Article 627 Penal Code inadmissible appeal procedural preclusion violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3 cod. pen.
Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
309/1990 - deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio.
art. 62 bis cod. pen
309/1990 - deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 627, comma 3 cod. pen
Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1867/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAHIRI RABIA nato il 11/08/1991 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 3360_23 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso di EZ ZAHIRI RABIA - imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1 D.P.R. 309/1990 - deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen. a norma del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e, invero, nel caso di specie, la censura in questione è già stata esaminata e rigettata dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 1867/2015 (pag. 7, § 4); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig ire estensore Il Presidente