Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic regarding legal violation and manifestly unfounded on statutory interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued against the lower court's finding of liability for issuing and utilizing non-existent invoices and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific legal or factual grounds, noting they contradicted established statutory provisions and prior case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal must be specific regarding legal violations and factual grounds; generic complaints or arguments manifestly contrary to statutory norms are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLINNOCENTI ROSSANO nato a FIGLINE E INCISA VALDARNO il 09/04/1958 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 3311_23 Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, DEGL'INNOCENTI ROSSANO - imputato dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato al capo A) e art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B) - deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati a lui addebitati e al giudizio di valutazione delle prove;
Ritenuto che tale motivo è inammissibile perché assolutamente generico, in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero sorreggere l'annullamento della sentenza, e comunque, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo, avendo la Corte di Appello congruamente escluso la riconduzione delle contestate condotte alla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. 74/2000 che prevede la non punibilità dell'autore del reato di emissione di fatture inesistenti, in qualità di concorrente, nel delitto di utilizzo delle medesime in dichiarazione sull'assunto che l'imputato, come legale rappresentate delle due diverse società L'ISOLA s.a.s. e l'EUROSERVICE s.r.l.
è, al contempo, l'emittente di fatture e l'utilizzatore delle stesse (cfr. pag. 3), come del resto affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 34021 del 1/12/2020, Rv. 280370); Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è, parimenti, inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito escluso la concessione delle richieste circostanze sulla base dei precedenti penali dell'imputato (cfr. pag. 3), elemento che ha assunto particolare pregnanza nella decisione di diniego, non rilevando quindi (né essendovi un obbligo di valutazione in tal caso de)i fattori attenuanti indicati dalla difesa (comportamento processuale), come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 14/11/2008, Rv. 242419);
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi1Jllere estenso