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Ordinanza — n. 29727/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic legal arguments and improper penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessandro Covili inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it relied on generic allegations of evidence misinterpretation without specific legal or factual reasons. The second ground was dismissed because reviewing the appropriateness of the sentence is not permitted in a court of cassation when the lower court has already provided adequate reasoning for its decision. Consequently, the appeal was rejected due to the lack of specific grounds required for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of evidence misinterpretation or improper sentencing are inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is adequate and specific grounds are lacking.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal arguments cassation review limits sentencing review prohibition procedural costs award motivi di cassazione cosa generica allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVILI ALESSANDRO nato a MODENA il 02/02/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Covili Alessandro, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è inammissibile poiché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero potuto giustificare l'impugnazione, la quale si limita semplicemente a dedurre in maniera aspecifica il travisamento della prova, prospettando in maniera generica un'asserita mancanza di liquidità, circostanza che la Corte di appello, invece, ha recisamente escluso (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da un adeguato apparato motivazionale, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza di elementi tali da giustificare una mitigazione della pena, elementi peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, donde anche la genericità del motivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12