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Ordinanza — n. 29726/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer was not registered in the special Cassation bar at filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer was not registered in the special Cassation bar at the time of filing. Although the lawyer joined the bar later, the court held that this defect could not be cured after the deadline. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not registered in the special Cassation bar, and this defect cannot be remedied by subsequent registration or the presentation of new grounds by a qualified lawyer.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility special Cassation bar registration inadmissible appeal defect not curable court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate nuova domanda di prestazioni d'invalidità inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
3213_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata Cavagna Alessandra dall'Avvocato Mirko Zaffaroni, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
3213_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata Cavagna Alessandra dall'Avvocato Mirko Zaffaroni, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
269690-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
258000-01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
256998-01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAGNA ALESSANDRA nato a MILANO il 04/07/1957 avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO4at‘`-a,P.4igrere+fe'r udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 3213_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata Cavagna Alessandra dall'Avvocato Mirko Zaffaroni, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. alla data di deposito dell'impugnazione, posto che questa è stata presentata il 13 maggio 2021, mentre l'Avvocato Zaffaroni risulta iscritto nell'Albo Cassazionisti il 15 luglio 2022, non rilevando che l'atto sia stato denominato appello e poi convertito in ricorso per cassazione, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, non potendo inoltre il vizio essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista (cfr., tra le tante:

Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Pres