Italian Court dismisses appeal for lack of argumentation and finds no error in lower court's denial of non-prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marando Francesco Saverio inadmissible due to a lack of necessary argumentative criticism. The lower court had rejected a request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, citing the high number of seized wild animals and their protected status as reasons for particular leniency. The Supreme Court ruled that the appeal merely reproduced these already-dismissed points without providing the required critical analysis, thus violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation alleging a defect of motivation is inadmissible if it fails to provide necessary argumentative criticism and merely reproduces points already adequately dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANDO FRANCESCO SAVERIO nato a LOCRI il 06/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Marando Francesco Saverio, che deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica argomentativa e meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente disattesi dal giudice di merito, che, con non illogica motivazione, ha spiegato l'insussistenza di presupposti integranti la richiesta causa di non punibilità in relazione all'elevato numero di ghiri rinvenuti, pari a settantacinque esemplari, e al fatto che gli stessi appartengano a una specie animale selvatica protetta dalla Legge n. 157/92 e dalla Convenzione Berna n. 503: elementi ritenuti, in maniera certamente non manifestamente illogica, ostativi alla qualificazione dell'offesa in temine di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggi